Regolamento Fognario
NORME GENERALI
Art. 1 – Oggetto del Regolamento
Il presente regolamento disciplina l’uso della rete fognaria convogliante i reflui al trattamento nell’impianto di depurazione Consortile, stabilendo tutte le Norme da rispettare per una corretta Gestione dell’impianto e delle reti ed in particolare: i tipi ed i regimi di scarico nella fognatura civile;
Le norme di allacciamento e le prescrizioni tecniche per gli allacci di qualunque natura
Art. 2 – Competenze del Consorzio
Sono di diretta competenza del Consorzio, quale titolare del servizio, l’esercizio e la manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle opere fognarie a servizio del Consorzio. In particolare provvede all’istruzione delle domande di allaccio secondo le prescrizioni e le modalità previste dal Regolamento Edilizio, al rilascio dell’Autorizzazione e/o alla sua revoca nei casi previsti; all’autorizzazione dei lavori di collegamento idraulico alla rete fognaria.
Art. 3 – Classificazione degli scarichi
Gli scarichi consortili vengono suddivisi in:.
Acque nere = scarichi di acque reflue domestiche (residenziali): acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.
Acque Bianche = scarichi di acque meteoriche di dilavamento e/o provenienti da irrigazione dei giardini, pubblici o privati;
Art. 4 – Scarichi vietati
Tutti gli scarichi dovranno essere conformi a quanto previsti dalla normativa vigente. Nella rete fognaria consortile non possono essere introdotte: sostanze nocive, infiammabili o esplosive, sostanze che sviluppano gas o vapori tossici; sostanze contenenti materiali radioattivi. I trasgressori saranno perseguiti a norma di Legge e di Statuto.
Art.5 – Realizzazione dei pozzetti di ispezione e controllo
E’ obbligatorio, per tutte le Utenze, la realizzazione di un pozzetto sifonato prima dello scarico nella condotta consortile, lo stesso deve essere posizionato all’esterno della proprietà e facilmente accessibile, costruito a regola d’arte, di tipologia secondo le modalità ESAF.
AUTORIZZAZIONI E RESPONSABILITA’
Art. 6 – Autorizzazione alla esecuzione delle opere di allaccio
L’autorizzazione alla esecuzione costruttiva degli allacci domestici è di competenza del Consorzio.
Art. 7 – Responsabilità degli Utenti
L’Autorizzazione concessa dal Consorzio per lo scarico nella rete consortile, non comporta in alcun modo una assunzione di responsabilità da parte del Consorzio qualora le opere di allacciamento alla rete consortile non siano state eseguite a regola d’arte. Tutti gli Utenti sono responsabili nei confronti del Consorzio dei danni che si dovessero verificare alle opere di convogliamento e trattamento dei liquami, in conseguenza di un uso improprio delle reti di raccolta o a causa dell’abusiva immissione in fognatura di reflui aventi caratteristiche non conformi.
Art. 8 – Rifusione di danni alle infrastrutture
Qualsiasi danno alle infrastrutture consortili causato da manomissioni, trascuratezza, inosservanza delle norme del Presente Regolamento, o da qualsiasi altra causa imputabile all’Utente, sarà riparato a cura del Consorzio e le relative spese sostenute saranno addebitate al responsabile del danno accertato.
INOSSERVANZE E SANZIONI
Art. 9 – Inosservanza delle prescrizioni delle autorizzazioni allo scarico
Il Consorzio in caso di inosservanze del Regolamento ed alle prescrizioni in esso contenute, procederà a seconda della gravità dell’infrazione:
a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale dovranno essere eliminate le irregolarità; b) alla diffida e contestuale sospensione dell’autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente; c) alla revoca dell’autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente;
Art. 10 – Revoca dell’autorizzazione allo scarico
Il Consorzio può disporre in qualunque momento la revoca dell’autorizzazione all’ allaccio alla fognatura consortile: a) per scarico di liquami non preventivamente autorizzato con caratteristiche qualitative e/o quantitative difformi; b) per immissione preventivamente non autorizzata di liquami provenienti da altri insediamenti produttivi anche se aventi le stesse caratteristiche di quelle dichiarate; c) per disposizioni delle Autorità competenti.