Sistemazione aree esterne e giardini
Articolo 1
Aree assoggettate al presente regolamento.
Sono soggette alla presente normativa tutte le aree di pertinenza delle unità immobiliari realizzate incluse nel comprensorio e libere da costruzioni.
Articolo 2
Opere soggette ad approvazione.
I proprietari delle unità immobiliari non possono effettuare le opere che seguono senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione del Consorzio:
– messa a dimora di essenze di medio e alto fusto di qualsiasi genere, grandezza e tipo;
– impianto e coltura di qualsivoglia dimensione di piante alimentari.
Essenze arboree consentite
All’interno del Consorzio è privilegiato l’insediamento di specie arbustive ed arboree di tipo locale (macchia mediterranea):
“Arbusti”: alloro, cappero, cisto, corbezzolo, erica, euforbia, fillirea, ginepro, ginestre, mirto, oleandro, olivo e olivastro, palma nana, rosmarino, leccio, olivo, carrubo, lentisco, lavanda selvatica.
“Essenze arboree”: carrubo, cerro, ginepro, fico, ficus, leccio, magnolia, olivo, olmo, ornello, pino marittimo, pero selvatico, pino d’Aleppo, sughera, quercia rovere, tiglio selvatico.
Essenze arboree vietate:
All’interno del Consorzio è vietata la piantumazione di piante ornamentali di grande accrescimento, in particolar modo sono vietate le seguenti specie:
Eucaliptus, Pioppi, Salici, Araucarie.
Articolo 3
Manutenzione.
La manutenzione in buono stato delle zone a verde privato e dei giardini privati è obbligatoria e spetta al proprietario, così come la manutenzione obbligatoria del decoro e della estetica di edifici e manufatti secondo i dettami del vigente regolamento.
il Consorzio segnalerà ogni omissione e, qualora il Consorziato a seguito di segnalazione, non dovesse provvedere prontamente, lo sanzionerà con una penale da 100,00 a 500,00 euro.
La manutenzione delle siepi e degli arbusti prospicienti le proprietà comuni (giardini. strade e/o stradelli consortili), sarà effettuata dal Consorzio per uniformare le altezze e l’estetica.
Siepi fronte strada e di confine:
Come già previsto nell’art. 22, le siepi perimetrali dei lotti non dovranno superare l’altezza di mt. 1,70.
Articolo 4
Trasgressioni e penalità.
Le infrazioni alla normativa di cui sopra facoltizzeranno l’Amministrazione consortile alla irrogazione di una penale fino a euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero), salve le azioni giudiziarie per l’adempimento.
L’Amministrazione del Consorzio potrà esigere le penalità irrogate chiedendo e ottenendo decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo nonostante opposizione ai sensi degli articoli 663 e segg. c.p.c. in base al verbale della guardia giurata alla quale i consorziati riconoscono a tali fini valore di prova.